Anagrafica Condominiale. L’art. 1130 n. 6 c.c. specifica che l’amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
L’anagrafe condominiale, quindi, è un registro che deve contenere una serie di dati utili a fotografare la situazione dell’unità immobiliare sotto vari aspetti.
L’articolo citato prosegue ponendo in capo ai condomini ben precisi obblighi e conseguenze.
È infatti stabilito che ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.
Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili (art. 1130 n. 6 c.c.secondo, terzo e quarto periodo).
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.