Nella legge di riforma del condominio all’art.1138 del c.c. é stato aggiunto un ultimo comma che dice: “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Pertanto né una delibera assembleare a maggioranza né un regolamento condominiale assembleare possono vietare di detenere animali domestici nelle proprietà esclusive o nelle parti comuni del condominio.
Tuttavia se il regolamento condominiale é di tipo contrattuale, la norma non può derogare quanto stabilito nei contratti preesistenti.
L’articolo 1138 c.c. stabilisce che le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni e in nessun caso possono derogare alle disposizioni elencate nell’art. 1138 c.c. .
Pertanto la nuova disposizione trova attuazione solamente con effetto dall’entrata in vigore della legge 220/2012 – 18 giugno 2013 lasciando immutata la normativa preesistente in forza del principio della irretroattività della legge.
Un contratto contrattuale precedente alla normativa, che contenga il divieto di detenere animali in condominio resterà in vigore salvo modifica dello stesso con il consenso unanime di tutti i condomini.
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