Il distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale centralizzato
La vigente normativa in merito al distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale prevede che all’art. 1118 c.c. 3° comma “il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso, il rinunciante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.
Quindi il condomino che si distacca dall’impianto rinuncia solamente all’uso del riscaldamento ma non alla sua quota di comproprietà, ed essendo atto unilaterale non richiede la previa autorizzazione assembleare, sempre che sussistano i requisiti relativi all’insussistenza di notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto comune o degli aggravi di spesa a carico degli altri condomini, rimanendo comunque tenuto alla concorrenza nelle spese di conservazione e manutenzione straordinaria che rimangono obbligazioni propter rem in senso stretto a norma dell’art. 1104 c.c.
Rimanendo l’incompatibilità del distacco quando vietata dal regolamento condominiale contrattuale che incide sui diritti ed obblighi dei condomini, per attuarla occorrerà l’assenso all’unanimità dei consensi, nel caso che la clausola regolamentare disciplini solamente l’uso dell’impianto comune il distacco potrà avvenire unilateralmente e senza alcuna previa autorizzazione assembleare.
Bisogna comunque tener presente quanto previsto dall’art 4 comma nono del DPR 59/2009 che vieta la trasformazione degli impianti cerntralizzati in impianti autonomi dei condomini con più di 4 unità abitative o con potenza uguale o superiore a 100 kW, detto comma potrebbe dare corso ad un diverso orientamento della giustizia.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.