Il rendiconto condominiale.
L’amministratore è obbligato per quanto previsto dall’art. 1130 c.c. a redigere il rendiconto condominiale annuale e a convocare l’assemblea di condominio per l’approvazione entro 180 giorni dalla scadenza dell’annualità.
La legge di riforma del condominio 220/2012 ha introdotto a modifica del codice civile un articolo dedicato al rendiconto e più precisamente il 1130 bis per rendere più trasparente la gestione contabile da parte dell’amministratore, prevedendo un rendiconto annuale.
Il rendiconto deve contenere una serie di voci contabili che permettano di ricostruire con esattezza la movimentazione e la gestione amministrativa da parte di ogni condomino, esso deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle altre riserve che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica .
Il rendiconto si compone di:
- un registro di contabilità
- un riepilogo finanziario
- di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
In virtù del rapporto di mandato in capo all’amministratore, indipendentemente da quanto previsto dalla normativa del condominio, egli sarebbe in ogni caso tenuto a rendere il conto della gestione.
L’obbligo annuale comporta che l’amministratore non è tenuto a rendere il conto a richiesta di uno dei condomini, ma non lo esime comunque dal dovere di fornire ad ogni richiesta le deduzioni del caso.
Il Garante della privacy con il suo parere del 16/05/2006 ha autorizzato l’amministratore ad indicare nel rendiconto annuale i nominativi e gli importi relativi ai debiti dei condomini morosi, cosa diversa dalla diffusione degli eventuali dati che egli acquisisce nello svolgimento delle sue funzioni che devono rispettare la normativa prevista dal D.Lgs.196/2006.
Il rendiconto di gestione deve essere inviato dall’amministratore allegandolo in copia alla convocazione annuale dell’assemblea del condominio, per rispettare il principio secondo cui ogni singolo condomino deve essere informato di quanto si andrà a discutere in assemblea e relativamente all’approvazione del rendiconto stesso.
Nella nota sintetica si andrà a spiegare la situazione e le voci più importanti inserite nel bilancio, giustificando le spese straordinarie sostenute senza preventiva approvazione assembleare, indicando i rapporti in corso e gli eventuali carichi pendenti.
La logica impone che ogni condomino, in quanto partecipante a condominio e comproprietario forzoso delle parti comuni, abbia interesse a conoscere non solo la propria posizione contabile, ma anche la situazione generale amministrativa; deve sapere se ci sono condomini morosi, eventuali debiti gravanti sul condominio, se il rendiconto presentato in assemblea è accettabile, se la ripartizione delle spese viene effettuata nel rispetto della legge e del regolamento condominiale oltre che dalle eventuali istruzioni dell’assemblea.
Tutta la documentazione giustificativa deve essere accessibile ai condomini che ne possono trarne copia in qualsiasi momento facendone richiesta all’amministratore e a proprie spese (Cass.12650/2008).
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