La consegna della documentazione condominiale al nuovo amministratore.
Alla cessazione dell’incarico di mandato l’amministratore è obbligato a consegnare tutta la documentazione in suo possesso relativa al condominio ed ai singoli condomini e ad eseguire tutte le attività urgenti al fine di preservare il condominio per evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto ad ulteriori compensi per il suo periodo di prorogatio tempora.
La nuova normativa prevista dalla legge 220/2012 riprende quanto era previsto dalla legislazione precedente che riconosceva l’obbligo di restituzione a carico dell’ex amministratore a norma dell’art. 1713 primo comma c.c. della documentazione posseduta in seguito al suo incarico di mandato.
La documentazione deve essere pertanto rimessa all’Assemblea ovvero al nuovo amministratore nominato che in caso di mancata consegna della documentazione è legittimato anche senza autorizzazione assembleare ad agire nei confronti dell’ex amministratore con procedura d’urgenza per quanto previsto dall’art. 700 c.p.c. .
Il rifiuto di consegnare tutta la documentazione richiesta da parte dell’amministratore uscente prevede inoltre il reato previsto dall’articolo 646 del codice penale relativo all’appropriazione indebita e perseguibile a querela con costituzione di parte civile da parte del condominio e con delega assembleare da conferire all’amministratore in carica, la querela può essere inoltre proposta anche disgiuntamente dai singoli condomini.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.