Ostruzione colonna di scarico condominiale.
Si tratta di un intervento di carattere manutentivo in quanto volto a ripristinare la normale funzionalità del bene (colonna di scarico), il fatto che il suddetto intervento si renda necessario in ragione di un comportamento illecito altrui (ostruzione causata per esempio da un condomino non identificato) non fa venire meno (fino all’eventuale individuazione del responsabile) l’obbligo di partecipazione alla spesa da parte di tutti i condòmini che si servono di quella colonna (art. 1123, terzo comma, c.c.).
Indipendentemente dalla posizione dell’ostruzione della colonna di scarico è altrettanto indubitabile che tale colonna è un elemento unico; la sua manutenzione, quindi, è affare di tutti.
La spesa, pertanto, dovrà essere sostenuta da tutti i condòmini, ivi compresi quelli che possiedono un’unità immobiliare a valle dell’ostruzione, salvo:
a) assunzione di responsabilità da parte di uno dei condòmini con conseguente accordo di addebito della spesa;
b) accordo tra tutti i condòmini che utilizzando la colonna teso ad escludere i proprietari a valle dell’ostruzione per le ragioni facilmente intuibili.
È bene ricordare, come ha fatto in diverse circostanze la Cassazione, che l’assemblea non ha poteri di autotutela (fanno eccezione le così dette multe condominiali, art. 70 disp. att. c.c.) e quindi così come non può – senza il voto di tutti – escludere un condomino dalle spese, così non può addebitarle solamente ad uno senza il suo consenso.
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