CERTIFICAZIONE INCENDI IN CONDOMINIO
Le opere di prevenzione incendi sono regolate dal D.P.R. 01/08/2011 n.151 in vigore dal 7 ottobre 2012, che ha sostituito l’art. 4 della legge n.966/1965, allo scopo di diminuire le probabilità d’incendio e, in caso di incendio a circoscrivere le conseguenze.
Tutto questo si ottiene mediante l’installazione di adeguati dispositivi quali idranti, estintori, impianti di spegnimento automatico o manuale, impianti di rilevamento dei fumi e dei gas, rilevatori di fumo e incendio, porte tagliafuoco a protezione delle persone e dei locali circostanti.
In base alla normativa il condominio è tenuto al rispetto della stessa quando dovuta, mediante la presentazione della domanda relativa al rilascio del certificato prevenzione incendi e, al rinnovo dello stesso quando scaduto, ed a eseguire tutte le opere e le installazioni previste dai Vigili del Fuoco.
La normativa influisce in modo particolare sull’impianto di riscaldamento centralizzato e altri impianti condominiali comuni, per esempio le autorimesse se superano una certa metratura, il mancato rispetto della normativa comporta la mancata agibilità dei locali o degli impianti soggetti alla stessa.
Le attività soggette ai controlli prevenzione incendi sono ripartite in tre categorie (A,B,C) in rapporto alla gravità del rischio,della dimensione o del grado di complessità di ciascuna attività, con differenziazione delle procedure, diventate ora più semplici per le attività meno complesse (A e B).
Il decreto assoggetta al regime di autocertificazione SCIA la maggior parte delle delle attività più pericolose per incendio o esplosione.
Presentata l’autocertificazione della regolarità delle misure addottate, i controlli vengono effettuati a campione e successivamente all’avvio dell’attività entro 60 giorni.
Nel previgente regime per le autorimesse private con più di nove autoveicoli il CPI aveva una durata di 6 anni, ora sono soggette alla prevenzione incendi se superano i 300 mq. (non vi è più il limite delle nove autoveicoli) e fino a 1000 mq..
Il CPI è sostituito dalla SCIA sino a 3000 mq., e non occorre più l’esame del progetto.
Per gli edifici era prevista la CPI se l’altezza superava i 24 metri in gronda, nella nuova disciplina per gli edifici sino a 32 metri non occorre più l’esame del progetto e sino a 54 metri il CPI è sostituito dalla SCIA.
Gli ascensori non sono più soggetti al controllo prevenzione incendi; cambia il calcolo delle altezze, non è più quella in gronda ma quella antincendio (rilevata al parapetto o finestra all’ultimo piano), pertanto vi saranno degli edifici che prima erano compresi ed ora non più soggetti alla normativa.
Le centrali termiche, erano soggette alla normativa gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido, gassoso con potenzialità impianto superiore a 100.000 Kcal/ora.
Con la nuova normativa le centrali termiche sino a 350 Kw non occorre più l’esame del progetto, fino a 700 Kw il CPI è sostituito dalla SCIA.
Il certificato prevenzione incendi nella precedente normativa aveva una durata di 6 anni, ora è stato ridotto ad un periodo di 5 anni ed è soggetto a rinnovo alla scadenza mediante una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto.
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