Il distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale centralizzato.
Il distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale centralizzato La vigente normativa in merito al distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale prevede che all’art. 1118 c.c. 3° comma “il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso, il rinunciante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”. Quindi il condomino che si distacca dall’impianto rinuncia solamente all’uso del riscaldamento ma non alla sua quota di comproprietà, ed essendo atto unilaterale